Altre notizie - 08 novembre 2017, 18:00

Valle Roya: stop ai TIR, il Tribunale Amministrativo dà ragione ai sindaci

Una sentenza di cinque pagine che conferma il buon titolo dei primi cittadini ad adottare il provvedimento di diniego alla circolazione

Valle Roya: stop ai TIR, il Tribunale Amministrativo dà ragione ai sindaci

Il Tribunale Amministrativo di Nizza è stato velocissimo nell’emettere la sentenza: un giorno soltanto e per i TIR lungo la valle Roya il semaforo diviene permanentemente rosso.

Non potranno più circolare in quanto l’ordinanza emessa dai cinque sindaci della Valle Roya, quelli di Breil, Fontan, La Brigue, Tende e Saorge è stata validata dal Tribunale Amministrativo.

Cinque pagine di sentenza, che inseriamo, in originale, al fondo di questo articolo, per confermare il buon titolo dei primi cittadini ad adottare il provvedimento di diniego alla circolazione.

Il cuore della sentenza sta in queste righe della sentenza numero 1704509 del Tribunale Amministrativo di Nizza.:  

“I sindaci dei cinque comuni interessati hanno adottato, sulla base di tali disposizioni, una misura di polizia sufficientemente motivata, che non ha carattere generale e assoluto e che intende proteggere sia la popolazione che l'infrastruttura stradale dal notevole traffico di veicoli commerciali pesanti diretti in Italia, tenendo ragionevolmente conto che esiste un itinerario alternativo all'uso di un percorso controverso la cui topografia è di natura pericolosa.

Di conseguenza, nessuno dei motivi invocati dal prefetto delle  Alpi-Marittime e da quanti sono intervenuti nel procedimento, inefficaci o infondati, appaiono allo stato in grado di generare un grave dubbio sulla legittimità dell'atto in discussione.

Inoltre, la condizione di urgenza invocata dall'associazione Astra Cuneo e dalla società Buzzi Unicem, intervenuti volontariamente, non è richiesta dalle disposizioni di cui sopra.

Da quanto precede risulta che la richiesta del prefetto delle Alpi Marittime deve essere respinta e, di conseguenza, le osservazioni degli intervenuti, incluse quelle presentate ai sensi dell'art. L.761-1 del codice di giustizia. sono inammissibili”.

In buona sostanza i giudici respingono il ricorso del Prefetto riconoscendo la legittimità del provvedimento adottato dai Sindaci e, nel contempo, respingono la richiesta dei 5 comuni di porre a carico dei ricorrenti le spese di giustizia. Su questo punto i giudici si soffermano nella sentenza stabilendo che non si ravvisa la necessità  di applicare l’articolo L.761-1 del code de justice administrative nei confronti della società Buzzi Unicem e dell’associazione Astra Cuneo perché intervenuti a titolo volontario senza suscitare direttamente il giudizio.

Al termine delle cinque pagine la sentenza, poche righe per stabilire che:  

  • Articolo 1 : gli interventi dell’association Astra Cuneo, della società Buzzi Unicem e  del syndicat national des transporteurs routiers -Alpes-Maritimes – sono ammissibili (dunque la costituzione non viene respinta ndr) .
  • Articolo 2 : la richiesta del Prefetto delle Alpi Marittime (di annullamento dell’ordinanza ndr) è respinta.
  • Articolo 3 : le conclusioni dei comuni di Fontan, Breil-Sur-Roya, Tende, Saorge et La Brigue presentate sulla base delle disposizioni dell’articolo L. 761-1 du code de justice administrative sono respinte (le spese praticamente sono compensate).
  • Articolo 4 : il presente provvedimento sarà notificato  al prefetto des Alpes-Maritimes, ai comuni di  Fontan, Breil-Sur-Roya, Tende, Saorge e La Brigue, au syndicat national des transporteurs routiers -Alpes-Maritimes, all’associazione  Astra Cuneo e alla società Buzzi Unicem.

Montecarlonews ha raggiunto , pochi minuti dopo la pubblicazione della sentenza, André Ipert, Sindaco di Breil-sur-Roya che, senza nascondere l’emozione, si è detto estremamente soddisfatto per la sentenza.

Toccherà ora alla Gendarmerie e alla Polizia Municipale far rispettare l’ordinanza, in attesa che, nella riunione del 20 novembre, con rapporti di forza rovesciati, venga tentata qualche mediazione.        

Files:
 Sentenza Tir Roya (29 kB)

Beppe Tassone

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