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Altre notizie | 20 gennaio 2022, 19:00

Covid: il Prefetto rinnova l’ordinanza che dispone l’uso della mascherina

Il provvedimento prorogato fino al 1° febbraio. Non rinnovate le ordinanze di divieto di consumo di alcolici in strada e dell’attività musicale amplificata

Vieux Nice

Vieux Nice

Il Prefetto delle Alpi Marittime, Bernard Gonzalez, ha prorogato fino al 1° febbraio l’ordinanza che rende obbligatorio l’uso della mascherina.

Il tasso d'incidenza é, infatti, superiore alla soglia di rischio che é di 50 casi ogni 100mila abitanti.

Il provvedimento originario, datato 26 luglio, prevede che l'uso della mascherina sia obbligatorio a partire da undici anni nei seguenti spazi pubblici:

  • Mercati al coperto e all'aperto;
  • Mercatini, brocantes, braderie, vendite, vide greniers e mercatini all'aperto organizzati in spazi pubblici o normalmente aperti al pubblico;
  • Strade urbane con traffico pedonale;
  • Aree nelle quali il traffico stradale è limitato a 20 km/h;
  • Centri commerciali e spazi assimilati di grandi e medie superfici, nonché relativi parcheggi;
  • Aree dei centri commerciali e dei centri urbani caratterizzate da un'elevata concentrazione di pubblico;
  • In occasione di manifestazioni che si svolgono nel territorio del dipartimento delle Alpi Marittime;
  • Entro un perimetro di 50 metri intorno agli ingressi di asili nido, scuole, collegi e licei, 15 minuti prima e dopo l'apertura e 15 minuti prima e dopo la chiusura di tali strutture;
  • Entro un perimetro di 50 metri intorno agli accessi agli istituti di istruzione artistica e agli istituti di istruzione superiore durante l'orario di frequenza di tali istituti;
  • Entro un perimetro di 50 metri attorno agli ingressi degli stabilimenti aperti al pubblico nei quali è obbligatorio l'uso della mascherina ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Eccezioni all'obbligo di indossare la mascherina.
L'uso della mascherina non è obbligatorio nelle seguenti aree pubbliche:

  • Spazi naturali, spazi verdi urbani (parchi, giardini e aree paesaggistiche lungo i corsi d'acqua) e la costa (spiagge), i bordi dei corsi d’acqua (stagni, laghi e giochi d'acqua nei centri ricreativi);
  • L'obbligo di indossare la mascherina non si applica alle persone con disabilità che abbiano un certificato medico che giustifichi tale esenzione;
  • L'obbligo di indossare la mascherina non si applica alle persone che partecipano ad attività fisiche o sportive.


Non sono invece state rinnovate, in dipendenza del calo del numero delle infezioni ed anche della fine del periodo “vacanziero” le due ordinanze che vietavano il consumo di alcolici sulle strade pubbliche e l’attività musicale amplificata nei comuni del Dipartimento.





Beppe Tassone

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