Immobiliare - 08 febbraio 2023, 08:00

Coabitazione in subaffitto: é possibile

Ogni mercoledì Montecarlonews dedica un articolo al settore immobiliare, perché essere informati è meglio. Una rubrica al “vostro servizio”

Coabitazione in subaffitto: é possibile

Un po’ la crisi economica, un po’ la solitudine, ma sono sempre di più gli alloggi che vengono subaffittati da inquilini anziani che scelgono la soluzione della coabitazione.

Come funziona la coabitazione e quali sono i vincoli?
La “coabitazione” in un appartamento tra persone anziane (di età superiore ai 60 anni) e giovani al di sotto dei 30 anni è sempre possibile e il proprietario di un alloggio non può opporsi a quanto prevede esplicitamente la legge 23 febbraio 2018, detta Loi Elan e dal successivo provvedimento attuativo del 30 gennaio 2020.

In pratica una persona anziana, che soffra di solitudine e che abiti in un alloggio sia “sociale” che affittato da privati può sublocare parte dell’appartamento ad una persona di età inferiore a 30 anni anche dietro la corresponsione di un modesto compenso.
Il proprietario, proprio in base a quanto prevede la legge, non può opporsi, ma deve essere informato, obbligatoriamente e preventivamente, dal proprio inquilino.
A questa decisione, peraltro, il proprietario non può opporsi.

Questo quanto prevede la normativa francese attualmente in vigore

Arrêté du 13 janvier 2020 relatif à la charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire

La solidarietà tra le generazioni si basa su due osservazioni; la difficoltà di alcuni giovani a trovare un alloggio, l'isolamento e la solitudine di alcuni anziani, fattore aggravante nella perdita di autonomia.

La convivenza solidale intergenerazionale è definita come l'accoglienza da parte di persone di età pari o superiore a 60 anni, proprietari o affittuari, nel loro alloggio, di uno o più giovani di età inferiore ai 30 anni, in cambio di un modesto contributo economico nonché, ove applicabile, di servizi senza fine lucrativo da parte del giovane sotto i trent'anni.

La convivenza solidale intergenerazionale permette anche di ottimizzare l'occupazione degli alloggi e il dispendio energetico.

Omissis

Pertanto, il beneficio dell'affitto o del subaffitto di parte di un alloggio è, per una persona di età inferiore ai 30 anni, il versamento un modesto contributo economico nonché, ove applicabile, la realizzazione senza scopo di lucro di "servizi di menu" (quali, ad esempio, un presenza benevola nel rispetto della privacy) in condizioni di non subordinazione, che non sono assimilabili ad un regolare servizio normalmente prestato da un prestatore di servizi o mediante assunzione diretta o come dipendente a domicilio.

Per fare questo, le strutture o le associazioni disciplinate dalla legge del 1901 (indipendenti e senza scopo di lucro) che operano per promuovere la convivenza intergenerazionale con solidarietà mirano a favorire il contatto tra i giovani e gli anziani.

Questa carta intende definire gli obiettivi che devono essere condivisi dagli anziani, dai giovani e dalle strutture e associazioni che operano per la convivenza intergenerazionale interessate:

  • Prevenire l'isolamento degli anziani e contribuire il più possibile a trattenerli in casa;
  • Consentire l'accoglienza dei giovani, con un modesto contributo economico, secondo i termini definiti nel contratto di convivenza solidale intergenerazionale che lega le due parti.
  • In particolare, le strutture e le associazioni si impegnano, aderendo alla presente Carta, a realizzare le seguenti azioni:


Omissis

  • Nel settore dell’abitazione sociale, informare preventivamente il padrone di casa sociale, ed eventualmente sottoscrivere una convenzione che definisca il ruolo dell'associazione e quest'ultima per la costituzione delle coppie e il loro seguito;
  • Nel settore privato, ricordare all'inquilino di informare adeguatamente il locatore della sua intenzione di sublocare parte del suo alloggio nell'ambito di un contratto di convivenza intergenerazionale solidale;


Omissis

  • Informare le parti che il giovane non intende intervenire in sostituzione degli operatori di aiuto e assistenza domiciliare, pertanto i “servizi minori” non saranno mai l'assistenza infermieristica e le attività ad essa connesse (servizi igienici, consegna e controllo dell'assunzione dei farmaci, eccetera.);
  • Assicurare che i locali affittati o subaffittati al giovane siano in buono stato di funzionamento, non presentino alcun rischio evidente per l'incolumità fisica e la salute e offrano le condizioni di igiene e comfort richieste per l'assegnazione ad uno specifico uso di abitazione.



Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.

Google News Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Ti potrebbero interessare anche:

SU