(Adnkronos) - “Ogni vita merita rispetto secondo la metafora che siamo tutte gocce in un oceano. Avrei dovuto tenere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo”. È la riflessione critica che Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio nell'aprile 2021, ha reso davanti ai giudici del Tribunale della Sorveglianza di Milano - presieduto da Marcello Bertolato - per discutere sulla richiesta di differimento della pena vista la proposta della domanda di grazia.
Ad assistere Roggero il suo legale, l’avvocato Stefano Marcolini, che ha presentato una memoria di 15 pagine. "Sta prendendo coscienza di quanto è accaduto. Dopo due mesi di carcere ha avuto tempo per pensare e per iniziare una rivalutazione critica di quanto accaduto. Per Roggero ogni vita merita rispetto e quindi quel fatidico giorno avrebbe potuto tenere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Pentimento e scuse sono parole che Roggero non ha pronunciato, siamo all'inizio di un percorso di revisione critica", ha sottolineato Marcolini.
I giudici si sono riservati - hanno cinque giorni per decidere - sulla richiesta della rappresentante della Procura generale Emma Gambardella di dichiarare inammissibile la richiesta - visto che sul tema si è già pronunciata (con un rigetto) la Sorveglianza di Torino - e su quella della difesa che ha spiegato "perché Milano può e deve decidere" e ha rinnovato la richiesta di differimento pena. "Roggero è dimagrito, ma mantiene il suo animo battagliero, crede che la giustizia possa dargli qualcosa" ha sottolineato il legale, pronto a ricorrere in Cassazione per difetto di motivazione rispetto alla decisione della Sorveglianza di Torino.
Lunedì il tribunale di sorveglianza di Torino aveva rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata da Marcolini. Il legale, nell’udienza dello scorso 9 settembre, aveva avanzato la richiesta di differimento della pena in attesa della decisione del capo dello Stato sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare sempre in attesa della decisione del presidente della Repubblica.
Sottolineando che il differimento della pena previsto quando è stata presentata una domanda di grazia è “un’ipotesi residuale con pochissimi precedenti giurisprudenziali”, il tribunale di sorveglianza torinese evidenzia, poi, che per concederlo sarebbe necessario un ‘fumus boni iuris’ talmente evidente e incontestabile da suggerire una “quasi irrispettosa intrusione” un intervento della magistratura di sorveglianza in un ambito che costituisce “prerogativa esclusiva del Capo dello Stato”. Il tribunale rileva poi che se è esclusa la legittima difesa, dall’altro non si può misurare “con la precisione di un bilancino da farmacista” la reazione di una persona ingiustamente aggredita.