Facilitare l’accesso al credito bancario per le persone che hanno affrontato determinate patologie o presentano un rischio aggravato di salute. È questo l’obiettivo del dispositivo previsto dalla legge n. 1.561 sul diritto all’oblio, le cui modalità sono state precisate attraverso un’Ordinanza Sovrana nel Principato di Monaco.
La misura principale è l’introduzione del cosiddetto «diritto all’oblio», che consente alle persone precedentemente affette da una patologia oncologica o da epatite virale C di non dichiarare il proprio antecedente medico quando richiedono un’assicurazione sul prestito, a determinate condizioni.
Per accedere a questa possibilità, il protocollo terapeutico deve essere terminato da oltre cinque anni, senza successive ricadute, e il richiedente deve avere meno di 71 anni.
Anche chi non soddisfa i requisiti per beneficiare del diritto all’oblio può, per alcune patologie, accedere a condizioni regolamentate nell’ambito dell’assicurazione sul prestito.
La legge prevede inoltre l’istituzione della Commissione del diritto all’oblio e della mediazione, incaricata di esaminare, in formazione ristretta, i reclami individuali presentati dai candidati all’emprunt.
Il segretariato della Commissione è affidato alla Direzione del Bilancio e del Tesoro. L’organismo avrà il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative e di contribuire a una risoluzione amichevole e tempestiva delle pratiche. A tal fine, potrà formulare raccomandazioni rivolte alle parti interessate.
Le informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami sono disponibili sui siti di MonServicePublic, nella sezione dedicata alle relazioni con l’Amministrazione, alla protezione dei diritti e alla mediazione, e della Direzione del Bilancio e del Tesoro.
L’insieme delle misure mira a migliorare l’accesso all’assicurazione sui prestiti e al credito per le persone che hanno affrontato o presentano un rischio aggravato di salute, attraverso un quadro normativo per le pratiche assicurative e un meccanismo di mediazione in caso di difficoltà.