I costruttori sono obbligati a stipulare una polizza di responsabilità civile decennale al momento dell’apertura di qualsiasi cantiere (art. L. 241-1 del Codice delle assicurazioni).
Inoltre, chiunque commissioni lavori di edificazione e operi come proprietario dell'opera, venditore o rappresentante deve adottare un’assicurazione per danni lavori.
Nello specifico, i lavori di costruzione devono essere necessariamente coperti da assicurazione. In caso di ristrutturazione o ripristino, le opere devono essere assicurate se possono minacciare la stabilità dell'opera o degli elementi d'arredo indissociabili, ma anche se corrono il rischio di rendere l'edificio inadeguato alla sua funzione.
Le attività di manutenzione sono generalmente esentate dall'obbligo di assicurazione.





