Immobiliare - 03 dicembre 2025, 08:00

Vizi occulti: si può chiedere il risarcimento se il danno riguarda l’edificio accanto? La Cassazione dice sì

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Vizi occulti: si può chiedere il risarcimento se il danno riguarda l’edificio accanto? La Cassazione dice sì

Vizi occulti: la garanzia può valere anche se il danno riguarda un immobile vicino. 
Un recente caso giudiziario ha chiarito un aspetto spesso ignorato del diritto immobiliare: la garanzia per vizi occulti può essere invocata anche quando il danno non colpisce direttamente l’immobile acquistato, ma un edificio confinante appartenente allo stesso venditore.

Tutto nasce dalla vendita di tre immobili contigui, tra cui una casa destinata ad abitazione. Dopo la compravendita, il soffitto della cantina di uno degli edifici, sostenuto da travi in acciaio “in uno stato di ruggine molto avanzato”, è crollato.

Per ragioni di sicurezza, i nuovi proprietari della casa adiacente, pur non avendo subito danni diretti, sono stati costretti a lasciare temporaneamente l’abitazione per consentire lavori di consolidamento nel sottosuolo.

Gli acquirenti hanno quindi citato in giudizio il venditore, invocando la garanzia per vizi occulti, che tutela l’acquirente da difetti non visibili al momento della vendita ma già presenti e tali da rendere il bene inservibile o limitarne fortemente l’uso.

Il venditore ha contestato la richiesta, sostenendo che i compratori, pur non esperti di costruzioni, avrebbero potuto intuire lo stato di degrado delle travi, simile a quello presente nella loro cantina.

Inoltre, ha ribadito che il crollo aveva interessato un’altra costruzione, non la casa venduta.

La Corte di cassazione ha però respinto queste argomentazioni. Secondo i giudici, il rischio di crollo del soffitto della cantina rappresentava un vizio grave e preesistente, sufficiente a compromettere la sicurezza e l’abitabilità dell’immobile acquistato.

In altre parole, anche se il danno materiale si è verificato in un edificio confinante, gli acquirenti possono ottenere un risarcimento per vizi occulti quando il difetto nascosto è tale da mettere in pericolo o limitare l’uso del proprio bene.

Una decisione che amplia la tutela degli acquirenti e invita i venditori a maggiore trasparenza sulle condizioni non solo dell’immobile ceduto, ma anche delle strutture adiacenti.


Beppe Tassone

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