Immobiliare - 15 aprile 2026, 08:00

Affitti non pagati: in Francia cambiano le regole per gli aiuti alla casa dal 2027

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Le Cannet, scorcio

Le Cannet, scorcio

Le norme sugli affitti non pagati e sugli aiuti pubblici all’abitazione cambieranno a partire dal 1° gennaio 2027.

Un nuovo decreto del 12 febbraio 2026 introduce infatti criteri diversi per stabilire quando un inquilino è ufficialmente in situazione di morosità e disciplina le modalità di erogazione degli aiuti all’alloggio.

Le modifiche riguardano in particolare il momento in cui scatta la segnalazione di morosità e la possibilità per il proprietario di ricevere direttamente il contributo pubblico destinato all’inquilino.

Quando si parla di morosità
Attualmente, per gli enti che erogano gli aiuti alla casa, come le casse di prestazioni familiari e gli organismi della previdenza agricola, la morosità viene accertata quando il debito dell’inquilino raggiunge due mensilità di affitto, spese incluse, calcolate dopo aver sottratto l’eventuale contributo pubblico percepito.

Dal 2027 la definizione sarà più stringente. La morosità sarà considerata tale quando si verificherà una delle seguenti condizioni:

  • il debito complessivo supera 450 euro tra affitto e spese;
  • l’inquilino acumula tre mesi di mancato pagamento, anche se la cifra totale è inferiore a 450 euro.

Obbligo di segnalazione per il proprietario
Quando l’inquilino riceve un aiuto pubblico per l’alloggio e si verifica una situazione di morosità, il proprietario ha l’obbligo di informare l’ente che eroga il contributo entro due mesi.

Questo termine serve soprattutto per attivare rapidamente un piano di rientro del debito, cioè un accordo tra proprietario e inquilino che stabilisce le modalità e le scadenze per restituire quanto dovuto.

Il mancato rispetto della scadenza può comportare una sanzione per il locatore.

Aiuti alla casa: quando vengono pagati al proprietario
Se l’aiuto all’abitazione viene versato direttamente all’inquilino, l’ente competente potrà proporre, una volta segnalata la morosità, di pagare il contributo direttamente al proprietario.

La nuova normativa conferma questa procedura e introduce ulteriori chiarimenti sulle condizioni per mantenere il sostegno economico.

Aiuti mantenuti anche dopo la fine del contratto
Dal 1° gennaio 2027, l’inquilino potrà continuare a ricevere l’aiuto alla casa anche in presenza di morosità, perfino nel caso in cui il contratto di affitto venga risolto.

Tuttavia la commissione incaricata della prevenzione degli sfratti potrà decidere la sospensione del contributo in alcune situazioni, tra cui:

  • malafede dell’inquilino nella dichiarazione della propria situazione finanziaria, accertata ad esempio dalla commissione sul sovraindebitamento;
  • disturbi gravi o danni all’immobile, come rumori eccessivi o deterioramenti, riconosciuti da una sentenza definitiva di sfratto.


Le regole attuali fino al 2027

Fino all’entrata in vigore della riforma, l’aiuto all’alloggio continua a essere mantenuto se:

  • viene rispettato il piano di rientro del debito approvato dall’ente erogatore;
  • l’inquilino riprende a pagare regolarmente l’affitto corrente.

Le nuove disposizioni si applicheranno solo alle morosità segnalate a partire dal 1° gennaio 2027 e puntano a rendere più rapido l’intervento degli enti pubblici, favorendo soluzioni preventive prima di arrivare allo sfratto.


Beppe Tassone

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