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Immobiliare | 03 agosto 2022, 08:00

Il compromesso di vendita: clausole e vincoli

Ogni mercoledì Montecarlonews dedica un articolo al settore immobiliare, perché essere informati è meglio. Una rubrica al “vostro servizio”

Il compromesso di vendita: clausole e vincoli

È il documento base se s’intende vendere o acquistare un bene immobile: il primo passo da compire, una volta trovato l’accordo con l’acquirente o il venditore, è la sottoscrizione del compromesso.
È obbligatorio in Francia anche perché avvia una serie di procedure amministrative indispensabili per poter “concludere” l’affare.

Di norma il compromesso è redatto dall’agenzia immobiliare che si è occupata della transizione, ma non è che una possibilità.
Della sottoscrizione viene data informazione sia al comune ove si trova il bene, sia all’amministratore condominiale.

Il comune valuta il prezzo e il bene oggetto della transizione, in base al prezzo indicato sul compromesso può esercitare il diritto di prelazione.
Prezzi abnormemente bassi potrebbero, pertanto, dar luogo all’esercizio della transazione e la “furbata” potrebbe tramutarsi in perdita netta da parte del venditore.

Il Syndic, dal canto suo, verifica la presenza di debiti o di crediti nei conti condominiali e li comunica al notaio che, al momento della vendita, tratterrà eventuali importi debitori trasferendo la somma direttamente all’amministratore condominiale.

Qual è il valore legale del compromesso?
Si tratta di un contratto vero e proprio, impegnativo fin dalla sua sottoscrizione per il venditore, mentre l’acquirente ha tempo dieci giorni per esercitare il diritto di recesso.
È pure possibile recedere in seguito, da parte dell’acquirente, nell’ipotesi venga negato, da parte della banca, il finanziamento: è obbligatorio indicare nel compromesso il ricorso al credito, totale o parziale.

Nel contratto possono essere indicate eventuali condizioni sospensive, anche da parte del venditore, ma l’unica che obbligatoriamente va indicata é quella del finanziamento per l’acquisto.

Al compromesso vanno allegate le diagnostiche del bene, il regolamento condominiale e i conti resi dal Syndic in occasione dell’ultima assemblea: il notaio in seguito allegherà pure questi documenti all’atto definitivo di compravendita.
Di norma il compromesso ha una validità di quattro mesi, ma eventuali clausole possono anche allungare i tempi: questo avviene, ad esempio, quando il venditore si riserva l’utilizzo del bene fino alla consegna di un diverso appartamento.

L’importante è che le clausole sospensorie siano indicate nel compromesso.
Alla sigla del compromesso, di norma, l’acquirente versa una somma pari al 10% del valore di acquisto su un conto corrente indicato dal notaio prescelto per la transazione.
Anche il saldo, al netto di eventuali acconti, andrà versato sul medesimo conto corrente.

Dopo la stipula del contratto definitivo sarà il notaio che ha redatto l’atto a versare al venditore quanto dovuto, trattenendo eventuali spese e i debiti comunicati dall’amministratore condominiale.





Beppe Tassone

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