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Business | 21 febbraio 2025, 17:00

Non sempre la banca ha torto: importante decisione della Cassazione francese

La truffa della sostituzione on line dell’IBAN non nasconde necessariamente la responsabilità della banca

Non sempre la banca ha torto: importante decisione della Cassazione francese

La Suprema corte francese ha modificato radicalmente lo scenario sulle responsabilità bancarie durante le transazioni: la sentenza è importante e può riguardare tutti, stranieri compresi.

Il caso
Il signor e la signora H. effettuano 2 bonifici bancari dal loro conto congiunto per l'acquisto di un veicolo.

Hanno comunicato alla loro banca, tramite via elettronica, l'identificativo unico (IBAN) fornito dal venditore.

Ma pochi giorni dopo, il venditore non ha ricevuto i fondi.

Un terzo ha hackerato la posta elettronica della coppia e ha sostituito il loro identificativo unico con quello del venditore.

Sussiste una responsabilità da parte della banca?
Di fronte al rifiuto della banca di restituire le somme sottratte e di pagare danni, i coniugi si sono rivolti alla giustizia ritenendo che sussista una responsabilità da parte della banca.

La corte d'appello nella sentenza ha ricordato innanzitutto il principio stabilito dal Codice monetario e finanziario (CMF, articolo L. 133-21), secondo cui: il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile per la cattiva o non esecuzione di un'operazione di pagamento, se l'identificativo unico fornito dall'utente del servizio che è all'origine del pagamento è errato.

Tuttavia, considera che la responsabilità della banca sussiste a causa della violazione del suo obbligo di vigilanza.

Con questo obbligo, spetta a lei controllare l'assenza di anomalie apparenti nelle operazioni che le vengono presentate.

La corte d'appello osserva che la banca ha eseguito il bonifico a partire da un identificativo unico presente in una semplice email.

Questa non menzionava né l'indirizzo del beneficiario né quello della sua banca: la corte d'appello dà ragione ai coniugi.

La banca si rivolge alla Corte di cassazione.
Per essa, la responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento può essere coinvolta solo sulla base esclusiva dell'articolo L. 133-21 del Codice monetario e finanziario, senza possibilità di ricorrere a un altro regime di responsabilità che sarebbe basato, nel caso citato, su un obbligo generale di vigilanza.

La questione è: la responsabilità della banca, mentre ha eseguito il bonifico basandosi sull'errato identificativo unico fornito dal signor e dalla signora H., può essere coinvolta per violazione del suo obbligo di vigilanza?

La risposta è no: la Corte di cassazione, nella sua decisione del 15 gennaio 2025, ha annulla la sentenza della corte d'appello e dato ragione alla banca.

Essa stima che in materia di operazione di pagamento non eseguita o mal eseguita, solo il regime di responsabilità definito dall'articolo L. 133-21 del Codice monetario e finanziario è applicabile.

Pertanto, la responsabilità della banca non può essere ricercata sulla base di una violazione del suo obbligo di vigilanza, dato che il pagamento contestato è stato eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dai coniugi H.

La Corte di cassazione, annullando la decisione della corte d'appello, ha rinviato il caso del signor e della signora H. ad un'altra corte d'appello che dovrà applicare il principio stabilito dalla Corte di cassazione.


Beppe Tassone

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