/ Immobiliare

Immobiliare | 07 maggio 2025, 08:00

Lavori realizzati con le nostre mani: quali responsabilità se si vende l’appartamento?

Ogni mercoledì Montecarlonews dedica un articolo al settore immobiliare, perché essere informati è meglio. Una rubrica al “vostro servizio”

Lavori realizzati con le nostre mani: quali responsabilità se si vende l’appartamento?

Si è responsabili dei lavori realizzati in proprio?
Se sono stati eseguiti, nel proprio alloggio, da noi stessi, dei lavori e poi l’appartamento è stato venduto, esiste una responsabilità nei confronti dell'acquirente riguardo a questi lavori?

Siete un privato e state pensando di vendere la vostra casa sulla quale avete realizzato lavori importanti con le vostre mani?

In questo caso, siete considerati come "committente dell’opera".

Per alcuni lavori, avete lo status di "costruttore" e siete soggetti alle stesse garanzie di un professionista, in particolare alla garanzia decennale.

Un caso concreto: gli acquirenti di una casa unifamiliare hanno citato in giudizio i venditori dell'immobile perché, nel 2016, poco più di un anno dopo la compravendita, hanno scoperto delle crepe in un muro di confine con il terreno adiacente, rimuovendo la vegetazione che lo ricopriva.

I venditori avevano costruito personalmente quel muro di contenimento nel 2007.
Una perizia ha rivelato un rigonfiamento del muro con rischio di crollo.

I venditori sono responsabili?
In questa vicenda, la Corte d’Appello ha inizialmente escluso la responsabilità dei venditori, sostenendo che "nessun contratto di costruzione" li legava agli acquirenti.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stabilito il contrario, affermando che "essendo considerato costruttore, la persona che vende, dopo il completamento, un'opera che ha costruito o fatto costruire, è responsabile per colpa" in caso di difetti.

Ciò vale per i lavori di costruzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione.

Inoltre, poiché i danni sono stati scoperti a meno di 10 anni dalla costruzione del muro, si applicava la garanzia decennale.

Promemoria
Chiunque realizzi un'opera edile è soggetto a una garanzia di 10 anni: si tratta della garanzia decennale (articolo 1792 del Codice Civile).



Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium