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Immobiliare | 14 ottobre 2026, 08:00

Sfratti, dal 1° novembre scatta la tregua invernale: cosa cambia per proprietari e inquilini

Ogni mercoledì Montecarlonews dedica un articolo al settore immobiliare, perché essere informati è meglio. Una rubrica al “vostro servizio”

Sfratti, dal 1° novembre scatta la tregua invernale: cosa cambia per proprietari e inquilini

Dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027 in Francia le espulsioni dagli immobili sono sospese. Ma la moratoria non cancella i debiti e non impedisce ai proprietari di avviare una procedura giudiziaria. Ecco le regole e le principali eccezioni

Per chi affitta un immobile in Francia, l’arrivo dell’inverno comporta una pausa importante nelle procedure di sfratto. La cosiddetta trêve hivernale scatterà il 1° novembre 2026 e terminerà il 31 marzo 2027.

In questo periodo l’esecuzione materiale dell’espulsione di un inquilino non può normalmente essere effettuata, anche quando il proprietario dispone già di una decisione giudiziaria favorevole.

La regola riguarda, tra gli altri casi, gli sfratti motivati dal mancato pagamento degli affitti, ma anche altre violazioni degli obblighi contrattuali.

C’è però un equivoco da evitare: la tregua invernale non significa che la procedura si fermi completamente. Il proprietario può infatti rivolgersi al giudice anche durante il periodo di sospensione. Se il tribunale ordina lo sfratto, l’esecuzione potrà normalmente avvenire una volta terminata la tregua.

Le eccezioni alla tutela
La protezione non è assoluta. Lo sfratto può essere eseguito durante la tregua quando l’inquilino dispone di una soluzione di ricollocamento adeguata alle proprie esigenze e alla composizione familiare.

La sospensione non opera inoltre nei confronti degli occupanti abusivi, quando si tratta di persone entrate nell’abitazione senza diritto attraverso manovre, minacce, violenze o coercizione.

La normativa considera in questo caso anche le abitazioni secondarie. Per gli occupanti abusivi di altri locali, come garage o terreni, il giudice può disporre la riduzione o la soppressione della tregua.

Restano poi escluse alcune situazioni particolari disciplinate dal giudice della famiglia. È il caso dell’espulsione dal domicilio coniugale ordinata nell’ambito di una procedura di divorzio oppure dell’allontanamento di un coniuge, partner di Pacs o convivente responsabile di violenze nei confronti del partner o di un figlio.

Il debito dell’affitto non scompare

La tregua rappresenta una sospensione dell'esecuzione dello sfratto, non una cancellazione degli arretrati. Gli affitti non pagati continuano quindi a costituire un debito e, per l’inquilino in difficoltà, il periodo invernale dovrebbe essere utilizzato per cercare un accordo con il proprietario e impostare un piano di rientro.

Per i proprietari, invece, la tregua non dovrebbe essere interpretata come un motivo per rinviare ogni iniziativa alla primavera. Avviare tempestivamente la procedura può consentire di arrivare alla scadenza del 31 marzo con una situazione giudiziaria già definita.

Attenzione anche alle bollette

La tutela invernale si estende anche alle forniture di elettricità, gas naturale e teleriscaldamento per la residenza principale: dal 1° novembre al 31 marzo non è possibile interrompere la fornitura per morosità.

Per l’elettricità, tuttavia, il fornitore può in determinate circostanze ridurre la potenza disponibile, salvo le specifiche protezioni previste per i beneficiari del chèque énergie.

La protezione non riguarda invece combustibili come legna, gasolio o gas propano in bombola o cisterna.

Una pausa, non un «liberi tutti»
La trêve hivernale nasce per evitare che le persone vengano private dell’abitazione nel periodo più difficile dell’anno. Le date attuali, dal 1° novembre al 31 marzo, sono state fissate dalla legge Alur del 24 marzo 2014 e costituiscono il quadro ordinario della disciplina.

Per proprietari e inquilini, quindi, il principio da ricordare è semplice: durante l’inverno lo sfratto può essere rinviato, ma il problema non scompare. Il proprietario mantiene i propri diritti, mentre l’inquilino continua a essere responsabile dei canoni e delle altre somme dovute.

La soluzione più efficace resta intervenire prima che una morosità si trasformi in una procedura giudiziaria difficile da fermare.

Beppe Tassone

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