La revoca anticipata dell’amministratore è prevista dalla legge, ma non basta una semplice perdita di fiducia. Servono inadempienze gravi e una procedura precisa
Cambiare l’amministratore di condominio prima della naturale scadenza del mandato è possibile anche in Francia. Ma la procedura non può essere utilizzata semplicemente perché i condomini non sono più soddisfatti del lavoro svolto o perché è nato un contrasto occasionale.
Il contratto del syndic de copropriété, l’amministratore della comproprietà, può essere infatti interrotto anticipatamente quando esistono inadempienze sufficientemente gravi nell’esecuzione dei suoi compiti.
La questione interessa direttamente i proprietari di appartamenti inseriti in una copropriété, soprattutto quando la gestione presenta problemi che rischiano di produrre conseguenze economiche per l’intero edificio.
Quando la revoca è giustificata
A chiedere la risoluzione anticipata del contratto può essere il conseil syndical, il consiglio sindacale della coproprietà, oppure lo stesso amministratore.
Nel caso in cui l'iniziativa parta dal consiglio sindacale, deve esserci una motivazione concreta. Tra le situazioni che possono giustificare la cessazione anticipata del mandato rientrano, per esempio, la mancata esecuzione di lavori urgenti o già approvati dall’assemblea dei comproprietari, il mancato pagamento di fornitori, dipendenti o prestatori di servizi della coproprietà, l’assenza delle assicurazioni obbligatorie oppure la mancata apertura di un conto bancario separato intestato al condominio.
Non sono invece sufficienti, da sole, una generica perdita di fiducia nei confronti dell’amministratore o una controversia isolata.
La procedura da seguire
La decisione non può essere presa unilateralmente dal consiglio sindacale. Occorre coinvolgere l’assemblea generale dei comproprietari.
Il primo passaggio consiste nel chiedere al syndic, attraverso una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di inserire all’ordine del giorno della prossima assemblea la questione della risoluzione del suo mandato. La richiesta deve essere motivata e indicare con precisione gli inadempimenti contestati.
Il presidente del consiglio sindacale può inoltre chiedere formalmente la convocazione di un’assemblea generale. In questo caso l’amministratore deve procedere alla convocazione entro due mesi dalla prima presentazione della raccomandata.
Se non lo fa entro il termine previsto, sarà il presidente del consiglio sindacale a convocare direttamente l’assemblea.
Spetta quindi all’assemblea dei comproprietari decidere sulla risoluzione del contratto. La delibera deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei comproprietari.
L’assemblea stabilisce anche la data in cui terminerà effettivamente il mandato. La cessazione non può comunque avvenire prima che sia trascorso almeno un giorno intero dalla riunione dell’assemblea.
Prima si sceglie il nuovo amministratore
C'è però un passaggio fondamentale che è opportuno non trascurare. Prima di votare la revoca dell’attuale syndic, la coproprietà dovrebbe aver già individuato un possibile sostituto.
Lasciare un edificio senza amministratore creerebbe infatti una situazione problematica. Per questo è consigliabile richiedere preventivamente offerte a diversi professionisti e sottoporle ai comproprietari.
Le proposte dovrebbero comprendere anche la scheda informativa relativa ai prezzi e ai servizi offerti, così da consentire all’assemblea un confronto concreto tra le diverse soluzioni.
La stessa assemblea può quindi procedere alla nomina del nuovo syndic e stabilire la data di entrata in funzione del suo contratto, rendendo più ordinato il passaggio di consegne.
Attenzione alla revoca senza una valida ragione
C'è infine un rischio economico da considerare. Se il mandato viene interrotto senza una motivazione legittima, cioè in assenza di inadempienze sufficientemente gravi, l’amministratore uscente può rivolgersi al giudice contro il sindacato dei comproprietari.
Qualora la risoluzione venga considerata abusiva, il syndic potrebbe ottenere un risarcimento corrispondente, in particolare, agli onorari che avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del contratto.
Per i condomini, dunque, la regola è semplice: la sostituzione anticipata dell’amministratore è possibile, ma deve essere motivata, deliberata correttamente e preparata con attenzione. Prima di interrompere il rapporto, è quindi essenziale verificare la gravità degli inadempimenti, rispettare la procedura e assicurarsi che un nuovo amministratore sia pronto a subentrare.
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